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STATUTO
SOCIALE
DENOMINAZIONE
Art. 1 - E’ costituita in
data Lunedì 21 Luglio 1997 una Associazione sportiva, culturale, educativa,
ricreativa e del tempo libero, apolitica e senza fine di lucro, denominata “Gemini”.
SEDE
Art. 2 - L’Associazione ha
sede in Anzola Emilia (BO). La variazione della sede legale non comporta la
modificazione al presente statuto.
DURATA
Art. 3 - L’Associazione ha
durata illimitata salvo anticipato scioglimento, deliberato a norma di Statuto.
AFFILIAZIONE
Art. 4 - L’Associazione
aderisce al Centro Sportivo Italiano (CSI) e relative strutture periferiche.
L’Associazione accetta incondizionatamente tutte le disposizioni statutarie del
CSI e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli
organi competenti del CSI stesso dovessero adottare a
suo carico, nonché le decisioni che le autorità dell'ente dovessero prendere
in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività
sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme
degli statuti e dei regolamenti della UISP nella parte relativa all’organizzazione
o della gestione delle società affiliate.
Con delibera del Consiglio
Direttivo l’Associazione potrà aderire ad altre associazioni e potrà
affiliarsi ad Enti di promozione sportiva, agli organismi aderenti al CONI
(Comitato Olimpico Nazionale Italiano), alle leghe sportive e simili, sia
nazionali che locali.
SCOPO E ATTIVITÀ
Art. 5 - L’Associazione si
prefigge lo scopo di promuovere e diffondere ogni attività sportiva, culturale,
educativa, ricreativa e del tempo libero con particolare riguardo alla pratica
della Mountain Bike.
In particolare l’Associazione
svolge le seguenti attività:
- organizzazione di corsi per
l’avviamento ed il perfezionamento di ogni attività sportiva, culturale,
educativa, ricreativa e del tempo libero con particolare riguardo alla
Mountain Bike;
- promozione ed
organizzazione di centri estivi ed invernali, di manifestazioni sportive e
culturali, di convegni, congressi, tavole rotonde, corsi di formazione,
centri di studio e di addestramento nel campo sportivo, culturale,
educativo, ricreativo e del tempo libero;
- edizione e diffusione di
riviste, opuscoli, manuali, guide, prontuari, vademecum e comunque ogni
pubblicazione connessa all’attività sportiva, culturale, educativa,
ricreativa e del tempo libero;
- ricerca, documentazione e
sperimentazione concernente lo sport, la cultura ed il tempo libero;
- adesione in Italia e all’estero
a qualsiasi attività che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi
sociali.
L’Associazione non ha scopo
di lucro e destina tutte le sue risorse al perseguimento delle finalità
istituzionali.
I SOCI
Art. 6 - Possono far parte
dell’Associazione le persone fisiche che siano interessate alle attività
della stessa.
I Soci si suddividono in Soci
Fondatori e Soci Aderenti:
- sono Soci Fondatori coloro
che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione e coloro ai
quali successivamente l’Assemblea dei Soci, sentito il parere favorevole
della maggioranza dei Soci Fondatori esistenti al momento, attribuisca tale
qualifica;
- sono Soci Aderenti coloro
che chiedono di far parte dell’Associazione per svolgere un’attività
contemplata negli scopi del presente Statuto e la cui domanda sia accettata
dal Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione da parte di un nuovo Socio
deve contenere le generalità complete e l’accettazione integrale ed
incondizionata dell’Atto Costitutivo, dello Statuto e dei regolamenti
interni dell’Associazione. Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore
età dovranno presentare domanda firmata da uno dei genitori o da chi ne fa
le veci. L’adesione dell’Associazione è a tempo indeterminato e non
può essere richiesta né accettata per un periodo temporaneo, fermo
restando in ogni caso il diritto di recesso, ovvero l’esclusione nei casi
e nei modi previsti negli articoli successivi.
Art. 7 - I Soci sono tenuti al
pagamento di una quota associativa la cui misura e le cui modalità di
versamento vengono determinate annualmente dal Consiglio Direttivo dell’Associazione
e che dovrà essere pagata in un’unica soluzione o in versamenti periodici.
I Soci sono tenuti inoltre all’osservanza
degli obblighi derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti interni e dalle
delibere regolarmente prese dall’Associazione, contribuendo alle attività
prescelte e partecipando alle riunioni ed alle manifestazioni promosse dall’Associazione.
Il comportamento verso gli altri associati e all’esterno dell’Associazione
deve essere improntato all’assoluta correttezza e buona fede.
L’adesione all’Associazione
comporta, ai soci aderenti e fondatori, maggiori di età, i seguenti diritti:
- diritto di partecipare alle
Assemblee sociali;
- diritto dell’elettorato
attivo e passivo;
- diritto di essere informati
periodicamente sull’attività posta in essere dall’Associazione;
- diritto di frequentare la
sede sociale;
- diritto di essere
rimborsati delle spese effettivamente sostenute per le attività svolte a
favore dell’Associazione.
Art. 8 - I Soci cessano di far
parte dell’Associazione per:
- dimissioni volontarie;
- mancato rinnovo dell’adesione;
- morosità dovuta al mancato
pagamento delle quote associative e/o dei contributi sociali. La morosità
è deliberata dal Consiglio Direttivo;
- esclusione quando il Socio,
con il suo comportamento, si pone in contrasto con le finalità e gli scopi
ai quali l’Associazione si ispira. L’esclusione è deliberata dal
Consiglio Direttivo salvo ratifica dell'Assemblea nella prima convocazione;
- decesso.
I Soci che rifiutano o si
astengono, dopo un esplicito invito scritto del Consiglio Direttivo, dal versare
le quote sociali, saranno dichiarati morosi e come tali decadranno da ogni
diritto sociale di appartenenza all’Associazione.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 9 - Organi dell’Associazione
sono:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.
L’ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 10 - L’Assemblea
generale degli soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è
convocata in sessioni ordinarie e straordinarie
Possono intervenire alle
Assemblee Ordinarie e Straordinarie ed hanno diritto di voto solo i Soci
maggiorenni che siano in regola col pagamento della quota sociale. Il Presidente
è tenuto a constatare il diritto di intervento e di voto in Assemblea. Non è
ammessa la rappresentanza a mezzo delega e il voto per corrispondenza. Ogni
socio maggiorenne ha diritto ad un solo voto.
Le Assemblee sono presiedute
dal Presidente dell’Associazione; l’Assemblea medesima elegge il Segretario
dell’Assemblea e, ove necessario, due scrutatori.
Di ogni riunione il Segretario
dell’Assemblea redige il verbale che è sottoscritto dallo stesso, dal
Presidente e dagli scrutatori, se eletti. Il verbale può essere consultato da
tutti i soci.
Art. 11 - L’Assemblea
Ordinaria dei Soci è convocata dal Presidente, in prima e seconda convocazione,
mediante avviso di convocazione che deve contenere il giorno, l’ora, il luogo
dell’Assemblea e gli argomenti posti all’Ordine del Giorno, affisso nella
sede sociale ovvero inviato tramite posta, fax, e–mail, almeno otto giorni
prima di quello fissato per la riunione.
L’Assemblea Ordinaria è
valida in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno di
coloro che hanno diritto al voto. In seconda convocazione, l’Assemblea
Ordinaria si intenderà validamente costituita qualunque sia il numero dei
presenti aventi diritto al voto; in entrambi i casi le deliberazioni dovranno
essere prese con la maggioranza assoluta dei voti, cioè con i voti favorevoli
degli aventi diritto presenti all’Assemblea, compresi, quindi, anche gli
astenuti.
Le deliberazioni relative a
persone si devono adottare per scrutinio segreto. Per le altre il sistema di
votazione sarà stabilito in via preliminare prima di ogni votazione dal
Presidente dell’Assemblea.
Art. 12 - L’Assemblea
Ordinaria dei Soci è convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione
del rendiconto economico e finanziario dell’anno precedente, entro i quattro
mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.
L’Assemblea in sede
Ordinaria delibera:
- sulla relazione del
Presidente circa l’attività svolta dall’Associazione nell’esercizio
precedente;
- sui criteri ai quali l’Associazione
dovrà ispirare in avvenire la sua attività in merito ai problemi generali
che interessano l’Associazione stessa;
- sull’approvazione del
rendiconto economico e finanziario, udite le relazione del Consiglio
Direttivo;
- sull’elezione dei membri
del Consiglio Direttivo;
- in merito alla nomina dei
rappresentanti dell’Associazione e delle commissioni tecniche designati
dal Consiglio Direttivo;
- su altri contributi
proposti dal Consiglio Direttivo e sulle relative modalità di riscossione;
- sull’approvazione di
eventuali regolamenti interni proposti ed elaborati del Consiglio Direttivo;
- in merito alla esclusione
dei soci deliberata dal Consiglio Direttivo;
- su ogni altro argomento
posto all’ordine del giorno.
Art. 13 - L’Assemblea
Straordinaria, che si riunirà quando ciò è necessario, è convocata su
richiesta del Presidente o dalla maggioranza del Consiglio Direttivo oppure da
almeno la metà più uno dei Soci maggiorenni che possono validamente
costituirsi e deliberare in Assemblea. L’Assemblea è convocata mediante
avviso del Presidente dell’Associazione che deve contenere il giorno, l’ora
e il luogo dell’Assemblea e gli argomenti posti all’Ordine del Giorno,
affisso nella sede sociale ovvero inviato tramite posta, fax, e–mail, almeno
otto giorni prima di quello fissato per la riunione.
L’Assemblea Straordinaria si
intende validamente costituita in prima convocazione solo se sono presenti
almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. In seconda
convocazione l’Assemblea Straordinaria si intenderà validamente costituita
qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto e la decisioni, in
entrambi i casi, dovranno essere prese a maggioranza assoluta.
Art. 14 - L’Assemblea in
sede Straordinaria delibera:
- sulle modifiche dello
Statuto dell’Associazione;
- sullo scioglimento
anticipato dell’Associazione, solo in questo caso le decisioni dovranno
essere prese con il voto favorevole di almeno i 3/5 (tre quinti) dei soci
presenti aventi diritto al voto.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 15 - Il Consiglio
Direttivo è composto, a scelta dell’Assemblea, da un numero minimo di tre a
un numero massimo di sette membri eletti dall’Assemblea tra i propri
componenti. I consiglieri durano in carica per quattro anni e possono essere
rieletti.
Il Consiglio Direttivo nel suo
seno elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Consigliere.
In caso di dimissioni o di
decesso di un membro del Consiglio Direttivo, la sostituzione sarà fatta dal
Consiglio stesso alla prima riunione utile. Il consigliere cooptato dura in
carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve esser posto l’argomento
della sostituzione del consigliere cessato. Il nuovo consigliere eletto dura in
carica per lo stesso residuo periodo degli altri consiglieri. Nel caso in cui
viene meno la maggioranza dei consiglieri l’intero Consiglio si considera
decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione.
Art. 16 - Il Consiglio
Direttivo ha i seguenti compiti:
- gestire l’Associazione in
ogni suo aspetto secondo gli indirizzi sanciti dall’Assemblea, in
particolare adottare gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- redigere il rendiconto
economico e finanziario;
- redigere gli eventuali
regolamenti interni dell’Associazione da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto;
- nominare al proprio interno
il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario;
- deliberare sulle domande di
ammissione dei Soci Aderenti e sull’esclusione di coloro che tengono un
comportamento in contrasto con le finalità e gli scopi dell’Associazione,
salvo ratifica da parte dell'Assemblea;
- chiedere al Presidente la
convocazione dell’Assemblea Straordinaria, qualora lo reputi necessario;
- sottoscrivere le proposte
di variazione dello Statuto da sottoporre all’Assemblea Straordinaria dei
Soci;
- assumere tutte le
deliberazioni inerenti la gestione del personale, sia dipendente che non
dipendente;
- stabilire ogni anno l’importo
delle quote associative e fissarne le modalità di pagamento;
- formulare le proposte da
sottoporre all’Assemblea Ordinaria dei Soci per la determinazione di altri
contributi, oltre quello base, e le relative modalità di riscossione;
- determinare i corrispettivi
per le prestazioni offerte dall’Associazione e ne fissa le modalità di
pagamento;
- deliberare sulla
straordinaria amministrazione che è poi resa operativa dal Presidente dell’Associazione;
- adottare tutti gli
eventuali provvedimenti disciplinari che si dovessero rendere necessari nei
confronti dei Soci;
- provvedere, previa ratifica
dell’Assemblea Ordinaria, alla nomina e designazione di propri
rappresentanti, nell’ambito di Enti ed Organi di qualsiasi natura
economica, giuridica o sindacale in cui tale rappresentanza sia richiesta o
consentita;
- costituire eventuali
Commissioni tecniche, in base a designazione di cui sopra.
Art. 17 - Le riunioni sono
convocate e presiedute dal Presidente dell’Associazione. Il Consiglio
Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei
consiglieri. Il Consiglio è convocato con avviso scritto trasmesso mediante
posta, fax, telegramma, e-mail contenente l’ordine del giorno, da recapitarsi
a tutti i consiglieri, a cura del Presidente, almeno cinque giorni prima della
data di convocazione. In difetto di tali formalità il Consiglio è comunque
validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.
Le deliberazioni sono assunte
con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.
Le deliberazioni relative a
persone sono prese a scrutinio segreto.
Non è ammessa delega in sede
di riunione del Consiglio Direttivo.
Delle riunioni del Consiglio
Direttivo deve essere redatto un verbale a cura del Segretario dell’Associazione
e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso
IL PRESIDENTE
Art. 18 - Il Presidente dura
in carica quattro anni e può essere rieletto.
Il Presidente è eletto dal
Consiglio Direttivo, tra i propri membri, nella prima seduta, convocata dal
componente più anziano d'età, a maggioranza assoluta dei voti.
Il Presidente rappresenta l’Associazione
di fronte ai terzi ed in giudizio, ha la firma legale e come tale è investito
di ogni più ampio potere per la gestione ordinaria dell’Associazione mentre
per la gestione straordinaria dell’Associazione, ivi compreso il potere di
stipulare contratti di qualsiasi natura e genere nonché di procedere ad
acquisti sia di beni mobili che immobili, è necessaria la delibera del
Consiglio Direttivo.
Art. 19 - Compiti del
Presidente sono:
- curare l’esecuzione delle
deliberazioni del Consiglio Direttivo e sorvegliare il buon andamento
amministrativo dell’Associazione;
- verificare il rispetto
dello Statuto e degli eventuali Regolamenti;
- convocare e presiedere le
riunioni del Consiglio Direttivo;
- convocare e presiedere l’Assemblea
Ordinaria e l’Assemblea Straordinaria dei Soci;
- redigere una relazione
annuale sull’attività dell’Associazione;
- sottoscrivere i verbali
delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dei Soci e delle Assemblee del
Consiglio Direttivo.
Per le obbligazioni sociali
rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi il Presidente, il
Consiglio Direttivo e chiunque altro abbia speso senza autorizzazione il nome
dell’Associazione.
IL VICE PRESIDENTE
Art. 20 - Il Vice Presidente
sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di suo temporaneo impedimento
e in tutte quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
IL SEGRETARIO
Art. 21 - Al Segretario sono
affidati i seguenti compiti:
- tenere la contabilità, i
libri contabili ed i libri dell’Associazione e curarne i relativi
adempimenti;
- custodire la Cassa dell’Associazione
ed incaricarsi della riscossione delle entrate;
- dare esecuzione alle
deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo;
- redigere i verbali delle
riunioni del Consiglio Direttivo;
- curare la corrispondenza;
- provvedere alla
conservazione delle proprietà dell’Associazione ed al pagamento delle
spese, su mandato del Consiglio Direttivo.
INCOMPATIBILITA’ ED
ESCLUSIONI
Art. 22 - Non possono essere
chiamati a ricoprire cariche sociali:
- coloro che non siano
cittadini italiani e non siano maggiorenni;
- coloro che abbiano
riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;
- coloro che abbiano subito
squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad 1 anno inflitte dal
CONI o da una Federazione Sportiva.
PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 23 - Il patrimonio della
Associazione è costituito:
- dai beni mobili e immobili
che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo (elargizioni,
donazioni, eredità, legati, contributi e simili) da parte di persone
fisiche, enti pubblici e privati;
- dalle attrezzature
acquistate per lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
- dagli avanzi di gestione.
DONAZIONI E LASCITI
Art. 24 - Le donazioni sono
accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sul loro impiego, in armonia con
le finalità statutarie dell’Associazione.
I lasciti testamentari sono
accettati con beneficio d’inventario dal Consiglio Direttivo, in armonia con
le finalità statutarie dell’Associazione.
Il Presidente attua le
deliberazioni di accettazione e compie i relativi atti giuridici.
ENTRATE
Art. 25 - Per la realizzazione
delle proprie finalità l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
- versamenti effettuati dai
fondatori e versamenti ulteriori effettuati dagli stessi fondatori e dagli
associati subentrati successivamente;
- redditi derivanti dalla
gestione del patrimonio;
- introiti realizzati nello
svolgimento dell’attività;
- ricavato di sottoscrizioni
e raccolta fondi, da impiegare per il conseguimento dei fini statutari.
QUOTE ASSOCIATIVE
Art. 26 - L’importo delle
quote d'iscrizione annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo. Il versamento
della quota non crea diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote
di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo
particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a
causa di morte.
ESERCIZIO SOCIALE -
RENDICONTO
Art. 27 - L’anno sociale e l’esercizio
finanziario hanno inizio il 1° Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo redige il rendiconto
economico e finanziario per l’approvazione da parte dell’Assemblea. Il
rendiconto deve restare depositato presso la sede dell’Associazione nei 15
(quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per l’approvazione, a
disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura.
DIVIETO DI DISTRIBUZIONE
Art. 28 - All’Assemblea è
vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché
fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
SCIOGLIMENTO E
LIQUIDAZIONE
Art. 29 - Lo scioglimento
dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il
voto favorevole di almeno i 3/5 (tre quinti) dei presenti aventi diritto al
voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore
nella persona del Presidente pro-tempore. Esperita la liquidazione di tutti i
beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui
saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano la promozione e lo
sviluppo dell'attività sportiva ovvero a fini di pubblica utilità.
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Art. 30 - Tutte le
controversie insorgenti tra l’Associazione e gli associati e tra gli associati
medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale
composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo con
funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto dal
Presidente del Tribunale di Bologna.
La parte che vorrà sottoporre
la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera
raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data
dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte
ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure
il nominativo del proprio arbitro.
L’altra parte dovrà
nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di venti
giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in
difetto l’arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l’arbitrato,
dal Presidente del Tribunale di Bologna.
L’arbitrato avrà sede in
Bologna, ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà
di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.
NORMA FINALE
Art. 31 - Per tutto quanto non
previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme del Codice Civile in materia
di Associazione.
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